Art. 8

LEGGE 2 agosto 1990, n. 233

In vigore dal 28 ago 1990
(Pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) 1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1 luglio 1990, in favore degli iscritti alla gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile. 2. La musira massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153. 3. Il reddito di cui al comma 1 è pari alla medio dei redditi determinati ai sensi dell'articolo 7, relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione. 4. Il reddito relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, colcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente le decorrenza della pensione. 5. Per ciascuno degli anni anteriori al 1990 e per il periodo dal 1 gennaio 1990 al 30 guigno 1990 si tiene conto, per gli iscritti alla gestione in attività alla data del 1 luglio 1990, di un reddito di importo pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 7 per il primo anno di applicazione della legge. Per gli iscritti che hanno cessato l'attività anteriormente alla predetta data del 1 luglio 1990 si tiene conto del reddito attribuibile per l'anno 1990 alle unitàappartenenti alle aziende classificate nella prima fascia di reddito della tabella D allegata alla presente legge. 6. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 4, i redditi degli anni anteriori al 1989 sono valutati alla stessa stregua del reddito dell'anno 1990. 7. La pensione è integrabile al trattamento minimo secondo le disposizioni contenute nell' del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e negli della legge 12 giugno 1984, n. 222. 8. Le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 giugno 1982 e il 30 giugno 1990 sono riliquidate, con effetto dal 1 luglio 1990, secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 è fatto salvo, se più favorevole, l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Note all': - Per il testo della tabella C annessa alla legge n. 153/1969 v. note all'. - Per il testo dell' del D.L. n. 463/1983 v. note all'. - Per il testo degli della legge n. 222/1984 v. note all'.
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