Art. 3

LEGGE 2 agosto 1990, n. 233

In vigore dal 28 ago 1990
(Prosecuzione volontaria) 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono insereiti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione, ai sensi dell', negli ultimi tre anni di lavoro. Per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1 luglio 1990 si tiene conto dei redditi di cui ai commi 9 e 10 dell'. 2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è pari al risultato che si ottiene applicando al reddito medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'. I redditi di cui alla citata tabella A sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, con riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile di cui al comma 3 dell', e al valore aggiornato del limite massimo di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie tra i suddetti valori sono costruite con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza.
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