Art. 10

LEGGE 2 agosto 1990, n. 233

In vigore dal 28 ago 1990
(Prosecuzione volontaria) 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono iscritti ai fini dei versamenti volontari nella tabella E allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro determinati ai sensi dell'articolo 7. Ai fini della determinazione della predetta media, per i periodi anteriori al 1 luglio 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 dell'. 2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è determinato applicando al reddito medio della classe stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7. L'importo del contributo volontario minimo non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, ragguagliato a mese. 3. Gli assicuratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriore al 1 luglio 1990 sono inseriti nella prima classe di reddito della citata tabella E. 4. A decorrere dall'anno 1991 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno i redditi di cui alla citata tabella E sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istat per l'anno precedente ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
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