Art. 14

LEGGE 2 agosto 1990, n. 233

In vigore dal 20 feb 2002
Classificazione delle aziende 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 7 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale dello SCAU della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476 . 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476 . 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476 . 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-08-02;233#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 2 agosto 1990, n. 233 (Art. 14 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.) — Testo vigente | Portale Normativo