ProtocolloTitolo II

Art. 7

In vigore dal 23 gen 1990
1. Se il Regno di Spagna apre nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985, durante il periodo di apertura di questi contingenti, i prodotti importati dalla Svizzera beneficiano, dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. 2. Se detti contingenti non vengono aperti, il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Svizzera i dazi applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantità effettivamente importate dalla Svizzera nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 31 gennaio 1985.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;438#art-p-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo