ProtocolloTitolo II

Art. 6

In vigore dal 23 gen 1990
Se il Regno di Spagna e/o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi e/o delle tasse di cui all', applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresì, nella medesima percentuale, i dazi e/o le tasse applicabili ai prodotti originari della Svizzera.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;438#art-p-6

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