Protocollo›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 23 gen 1990
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Svizzera sono progressivamente abolite al ritmo seguente:
a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei con- tainers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") è ridotta alla 0,2% il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6% il 1 gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1° gennaio 1989 e abolita il 1° gennaio 1991.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;438#art-p-5