Protocollo›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 23 gen 1990
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il dazio di base sul quale devono essere operate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all' è il dazio effettivamente applicato negli scambi tra la Svizzera, da un lato, e la Spagna, e il Portogallo dall'altro al 1° gennaio 1985.
2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria è stata applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio così ridotto è considerato come dazio di base.
3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20%:
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|N° della tariffa | Designazione delle merci | | doganale | | | comune | | |_________________|_________________________________________________| | 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate | | | a caldo o a freddo: | | | | | | B. altre lamiere: | | | IV. placcate, rivestite o altrimenti | | | trattate alla superficie: | | | | | | ex d) altre (ramate, ossidate | | | artificialmente, laccate, nichelate, | | | verniciate, placcate, parcherizzate, | | | litografate, ecc.) | | | (CECA): | | | | | | - rivestite di cloruro di polivinile | |_________________|_________________________________________________
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;438#art-p-4