Art. 8
Copertura finanziaria
In vigore dal 9 nov 1989
1. All'onere relativo agli anni 1989, 1990 e 1991, valutato rispettivamente in lire 40 miliardi, 105 miliardi e 155 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 ottobre 1989
Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-10-10;349#art-8