Art. 8 · Copertura finanziaria

Art. 8

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Copertura finanziaria

In vigore dal 9 nov 1989
1. All'onere relativo agli anni 1989, 1990 e 1991, valutato rispettivamente in lire 40 miliardi, 105 miliardi e 155 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria". 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 ottobre 1989 Il Presidente supplente della Repubblica SPADOLINI ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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