Art. 7

Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi

In vigore dal 9 nov 1989
(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi) 1. I decreti legislativi di cui all' sono adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 2. Sugli schemi dei decreti delegati sarà richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovrà essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine fissato, il Governo procede all'adozione dei decreti legislativi.
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