Art. 2

Principi e criteri direttivi della delega in materia di legislazione doganale

In vigore dal 9 nov 1989
(Principi e criteri direttivi della delega in materia di legislazione doganale) 1. Le norme da emanare ai sensi dell', comma 1, daranno compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della Commissione del 17 dicembre 1981, relative alla armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della Commissione del 23 aprile 1982, relative alla armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, e provvederanno al riordinamento degli istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: a) le dichiarazioni doganali potranno essere accettate dall'ufficio doganale anche se prive di alcune delle indicazioni richieste o non accompagnate da alcuni dei prescritti documenti, sempre che siano possibili la identificazione delle merci, del dichiarante e la quantificazione dei diritti gravanti. Il dichiarante dovrà comunicare le indicazioni omesse e presentare i documenti mancanti entro un termine fissato dall'ufficio; b) anteriormente al rilascio delle merci le indicazioni contenute nella dichiarazione, compresa la destinazione doganale, potranno essere modificate fino a quando l'ufficio doganale non abbia comunicato di voler procedere alla visita delle merci o non abbia riscontrato l'inesattezza delle indicazioni di cui si chiede la modifica, in ogni caso, la modifica della dichiarazione non potrà consistere nella indicazione di merci diverse da quelle che ne hanno formato inizialmente oggetto; c) il dichiarante potrà richiedere, fornendo idonea prova, l'invalidazione della dichiarazione nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) e fermo restando che, qualora l'ufficio doganale abbia comunicato di voler procedere alla vista delle merci, l'invalidazione potrà essere richiesta solo dopo la conclusione di tale vista e che l'invalidazione della dichiarazione non preclude l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni commesse, comprese quelle realizzate con la presentazione della dichiarazione successivamente invalidata: 1) per la dichiarazione di immissione in consumo o in libera pratica quando tale dichiarazione è conseguente ad errore scusabile ovvero non è più giustificata per sopravvenute particolari circostanze, sempre che, in ogni caso, l'ufficio doganale non abbia provveduto al rilascio delle merci; 2) per la dichiarazione di esportazione delle merci di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, quando le merci non sono uscite dal territorio doganale delle Comunità. Saranno previste le cautele atte a tutelare gli interessi comunitari e nazionali e ad evitare indebiti arricchimenti del dichiarante, prescrivendosi in particolare la presentazione, da parte di quest'ultimo, delle copie della dichiarazione di esportazione e degli altri documenti rilasciatigli a seguito dell'accettazione della dichiarazione, nonché della prova che le restituzioni e gli altri importi a lui concessi per effetto della dichiarazione sono stati rimborsati o, per le misure già adottate dalle autorità competenti, non possono più essere pagati; d) la presentazione della dichiarazione potrà essere effettuata, anche per le merci in uscita dallo Stato, prima del loro arrivo in dogana, fermo restando che alla accettazione formale della dichiarazione si procederà soltanto dopo tale arrivo; e) l'importazione e l'esportazione di merci il cui valore non superi lire un milione, nonché di merci oggetto di accordi internazionali, potranno essere effettuate con dispensa della dichiarazione scritta, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà modificare, periodicamente, il predetto importo conformemente al variare del costo della vita e della normativa comunitaria; f) l'ufficio doganale, dopo la presentazione della dichiarazione, procederà alla verifica della dichiarazione stessa e della relativa documentazione; g) il consenso del Ministro, di cui al primo comma dell'articolo 126 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, deve essere condizionato alla prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana anche attraverso l'introduzione di un sistema analogo a quello della garanzia globale di cui al regolamento n. 222/77/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario; h) la verifica fisica della merce, escluse le ipotesi determinate da norme legislative o regolamentari o da disposizioni ministeriali, non avrà carattere obbligatorio, essa potrà essere disposta dall'ufficio quando, sulla base della documentazione presentata, o di altri elementi in suo possesso o comunque a suo giudizio, la ritenga necessaria od opportuna. Essa sarà sempre disposta nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosità fiscale e della casualità. I criteri selettivi potranno essere diversificati anche in considerazione dell'eventuale non conincidenza dell'ufficio prescelto per l'espletamento delle formalità doganali con quello territorialmente competente sulle località di immissione in consumo o di produzione delle merci. La verifica potrà essere limitata ad una parte delle merci; i) il dichiarante potrà rinunciare ad assistere alla visita delle merci, salva la facoltà dell'ufficio di esigerne la presenza; l) il dichiarante potrà essere obbligato a ritirare, per motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, i campioni prelevati per l'effettuazione delle analisi o dei controlli sulle merci; m) il rilascio delle merci sarà effettuato globalmente per tutte le merci oggetto di dichiarazione; n) la revisione dell'accertamento sarà ridisciplinata con la previsione: 1) di un più ampio termine per la sua effettuazione in armonia con la normativa comunitaria; 2) del potere dei funzionari doganali di accedere nei luoghi adibiti dagli operatori all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi ove debbono essere custodite le scritture e le documentazioni inerenti alle partite di merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali, per l'ispezione delle merci e per la verifica della relativa documentazione doganale, nonché delle scritture aziendali rilevanti ai fini del controllo; 3) della sua estensione alle merci oggetto di esportazione; 4) del potere della dogana di disporre verifiche generali o parziali per revisioni di più accertamenti; 5) dell'estensione della disposizione dell'articolo 76 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, al rigetto, espresso o tacito, del ricorso al capo del compartimento di cui all'articolo 74, quinto comma, dello stesso testo unico; o) il Ministro delle finanze procederà, con proprio decreto, al coordiamento delle attività di controllo dei funzionari doganali con quelle di altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza; p) le procedure semplificate di accertamento di cui al capo I del titolo V del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 potranno essere autorizzate nei confronti delle imprese industriali, commerciali ed agricole, nonché delle imprese di spedizione internazionale e dei magazzini generali, di cui all'articolo 163 dello stesso testo unico, e saranno articolate: 1) nell'accertamento che si perfeziona quando la dogana abbia rinunciato ad intervenire al momento dell'operazione doganale, attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione; 2) nel controllo della corrispondenza tra le dichiarazioni presentate e le scritture e contabilità aziendali; 3) nell'utilizzo anche di sistemi informatici per la trasmissione della dichiarazione e dei dati, prevedendo altresì la preautenticazione dei formulari presso stabilimenti all'uopo autorizzati in luogo della vidimazione prevista dall'articolo 236 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973; q) ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario di apertura e l'organizzazione degli uffici doganali saranno disciplinati in modo da assicurare condizioni operative uniformi su tutto il territorio dello Stato; r) il servizio di riscontro sarà mantenuto, in armonia con la normativa comunitaria, presso le dogane di confine, portuali, aeroportuali e presso le dogane interne di maggiori dimensioni e potrà essere soppresso per le operazioni doganali fuori circuito e negli altri casi in cui non ne ricorra la necessità; s) per la trasgressione al divieto di eseguire costruzioni in prossimità della linea doganale, senza l'autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, saranno previste una specifica sanzione pecuniaria e la possibilità, in caso di pericolo per gli interessi erariali, di ordinare la demolizione della costruzione; t) le disposizioni di cui all' della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono applicarsi anche ai diritti doganali diversi da quelli che costituiscono risorse proprie delle Comunità europee.
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