Art. 3

Principi e criteri direttivi della delega in materia di amministrazione delle dogane e imposte indirette

In vigore dal 9 nov 1989
(Principi e criteri direttivi della delega in materia di amministrazione delle dogane e imposte indirette) 1. Le norme da emanare, ai sensi dell', comma 1, sulla nuova organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi: a) sarà istituito, nell'ambito del Ministero delle finanze, ed alle dirette dipendenze del Ministro, il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che sostituirà l'attuale direzione generale delle dogane e delle imposte indirette e gli uffici e servizi centrali periferici da essa dipendenti; b) al dipartimento di cui alla lettera a) sarà riconosciuta un'autonomia organizzativa e funzionale adeguata al dinamismo dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo ed alle esigenze della produzione e dei traffici e del funzionamento delle Comunità europee, prevedendosi in particolare: 1) l'articolazione del dipartimento in uffici centrali e periferici, distinti da quelli degli altri settori del Ministero delle finanze; in particolare saranno previsti: la direzione generale, il consiglio di amministrazione, la commissione di disciplina, non più di quindici direzioni compartimentali, circoscrizioni doganali, uffici tecnici di finanza, laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e dogane, da cui potranno dipendere sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione; i servizi della direzione generale saranno ripartiti in tre direzioni centrali: la direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici; la direzione centrale dei servizi doganali e la direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; i servizi delle direzioni centrali saranno ripartiti, con criteri di omogeneità, in ispettorati generali amministrativi e tecnici dai quali dipenderanno le divisioni, da sottoporre previamente a revisione delle competenze e a revisione quantitativa; a queste ultime saranno devolute le attribuzioni degli attuali uffici centrali e tecnici, di riscontro e di controllo; 2) la revisione del sistema dei controlli contabili sugli atti del dipartimento, in modo da privilegiare il controllo successivo rispetto a quello preventivo; inoltre potrà prevedersi la semplificazione delle formalità preventive cui è subordinata la stipulazione di contratti e convenzioni per l'acquisizione dei beni e servizi occorrenti al perseguimento delle finalità del dipartimento; 3) l'istituzione, nell'ambito del dipartimento, di una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e di un apposito ufficio di ragioneria i quali eserciteranno, direttamente e nei limiti di valore per gli impegni di spesa di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, le competenze del Proveditorato stesso e delle Ragionerie centrali, secondo i programmi approvati dal Ministro delle finanze, in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione degli stampati, dei modelli, dei mezzi tecnici e strumentali e di quant'altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici del dipartimento, utilizzando appositi stanziamenti di spesa. Sarà prevista la possibilità di affidare all'Amministrazione dei monopoli di Stato l'approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione degli stampati e della modulistica anche in bianco nonché la manutenzione del patrimonio immobiliare degli uffici centrali e periferici del dipartimento. La direzione della sezione staccata e quella dell'ufficio di ragioneria saranno affidate a dirigenti del Ministro del tesoro con qualifica di dirigente superiore e a tal fine i posti di ciascuno dei quadri B e I della tabella VII allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 saranno aumentati di una unità. La dotazione organica dei suddetti uffici sarà stabilita dal Ministro del tesoro. Gli stanziamenti di spesa non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario potranno essere utilizzati nei successivi; 4) l'attribuzione al Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione del dipartimento, del potere di predisporre ed attuare, anche d'intesa con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministro del tesoro, un programma di acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate con una spesa annua non superiore a 10 miliardi di lire per gli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993, nonché un programma per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici, con una spesa complessiva di 250 miliardi di lire, con uno stanziamento annuo di 50 miliardi di lire a decorrere dal 1991. L'assegnazione degli alloggi verrà fatta in base a criteri e procedure da definire sentite le organizzazioni sindacali di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; 5) l'unificazione ed il potenziamento dei sistemi informatici per l'automazione dei servizi di competenza, con una spesa non superiore a 10 miliardi di lire annui a decorrere dal 1989, e la loro integrazione con il sistema informativo del Ministero delle finanze e con i sistemi informatici e telematici delle Comunità europee e degli altri Paesi membri; 6) la revisione dell'ordinamento e della ripartizione territoriale degli uffici e l'unificazione di essi laddove giustificate da una più efficiente organizzazione dei servizi e da una migliore utilizzazione delle risorse: a seguito del riordinamento del numero, della tipologia e della competenza degli uffici del dipartimento, anche ai fini dell'attuazione del mercato interno comunitario, con le procedure previste dall' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno stabilite le nuove piante organiche di ciascuno di essi, tenuto conto del rispettivo carico di lavoro. Per garantire la mobilità del personale, i trasferimenti necessari per la copertura delle nuove piante organiche potranno essere effettuati con le procedure previste dall' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale, tenendo conto delle priorità in relazione a situazioni oggettivamente rilevanti dei singoli impiegati; c) alle direzioni compartimentali di cui alla lettera b), numero 1), saranno attribuiti i compiti degli attuali compartimenti doganali ed inoltre quelli di: 1) esercitare azione di direttiva e di indirizzo ed opera di vigilanza sulle attività d'istituto degli uffici doganali, degli uffici tecnici di finanza e dei laboratori chimici, nonché degli uffici di cui alla lettera b), numero 6), compresi nel proprio ambito territoriale, disponendo l'uniforme svolgimento di detti servizi e controllando l'esatta applicazione delle norme legislative e regolamentari, delle istruzioni e determinazioni del dipartimento; 2) provvedere a ripartire tra gli uffici dipendenti i mezzi necessari per il loro funzionamento, messi a disposizione dalla direzione generale del dipartimento; 3) effettuare attività ispettive sugli uffici dipendenti; 4) decidere in prima istanza sui ricorsi previsti dalle vigenti norme e sulle controversie insorte tra gli uffici e gli operatori economici; 5) curare, secondo i programmi fissati dalla direzione generale del dipartimento d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all', comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.266 del 1987, la preparazione professionale del personale, avvalendosi anche della collaborazione della Scuola centrale tributaria, delle università ed eventualmente di istituti pubblici di ricerca, con una spesa annua non superiore a 5 miliardi di lire a decorrere dal 1989. I corsi per la preparazione professionale del personale potranno essere organizzati anche in sede periferica; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere istituite sedi decentrate della Scuola tributaria Ezio Vanoni, istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310; 6) gestire i servizi relativi all'automazione, all'informatica ed alla telematica nelle aree di rispettiva competenza territoriale; 7) amministrare il personale nel proprio ambito territoriale; 8) svolgere il servizio di economato, provvedendo in particolare ad assegnare agli uffici la dotazione di registri e di stampati; 9) esercitare tutte le altre attribuzioni finora affidate alle intendenze di finanza in materia di dogane ed imposte indirette, salvo che non vengano devolute alle circoscrizioni doganali; d) alle circoscrizioni doganali saranno attribuite, oltre alle attuali, funzioni di coordinamento e vigilanza sulle dogane e compiti di carattere amministrativo, in particolare in materia di personale e di contabiità, che potranno riguardare anche gli uffici tecnici di finanze ed i laboratori chimici; alle circoscrizioni sarà altresì attribuita la competenza ad irrogare, con provvedimento impugnabile davanti al Ministro, le sanzioni pecuniarie di cui all', comma 1, lettera s); e) agli uffici tecnici di finanza saranno devolute le attuali funzioni degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; f) sarà previsto un ruolo unico del personale addetto ai servizi centrali e periferici del dipartimento. Con le procedure previste dall'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno rideterminati i profili professionali, che dovranno comprendere le mansioni affini esercitate presso detti uffici e l'inclusione di profili, tra cui quello degli interpreti linguistici, necessari per il migliore svolgimento delle attribuzioni del dipartimento. Il contingente del personale non dirigente dei ruoli diversi da quelli dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette da immettere nel ruolo unico è determinato in misura pari alle unità di detti ruoli in servizio presso la direzione generale delle dogane ed imposte indirette, gli uffici doganali, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed i laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette al 1o gennaio 1989; per il personale dirigente il contingente comprende i posti di funzione dell'amministrazione centrale previsti per la suddetta direzione generale; g) presso le più importanti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero potrà essere assegnato un funzionario del dipartimento in qualità di addetto doganale per assicurare una rapida, completa e corretta applicazione delle misure di mutua assistenza amministrativa previste da norme comunitarie e nazionali; h) sarà previsto un incremento delle dotazioni organiche del personale del dipartimento definite secondo il disposto della lettera f), con riferimento alle professionalità amministrative e tecniche in relazione all'evoluzione delle esigenze di servizio. A tal fine, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all', comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno previste procedure rapide di copertura dei posti vacanti, anche mediante concorsi basati sulla valutazione di titoli professionali e di cultura, salvi i casi di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego. L'onere complessivo massimo è valutato, a decorrere dal 1990, in 50 miliardi annui. Per il personale non dirigente l'incremento non potrà superare 1.585 unità; per i dirigenti non potrà superare 70 unità complessive delle quali: 1) una nella qualifica di dirigente generale di livello B con le funzioni di direttore generale; 2) due nella qualifica di dirigente generale di livello C, le quali, unitamente a quella già in dotazione, assumeranno la funzione di direttore centrale; una di esse assolverà anche alle funzioni di vice direttore generale; 3) sessantasette nelle altre qualifiche dirigenziali da destinare prevalentemente ai servizi ispettivi ed ai servizi informatici, delle quali non oltre dieci nella qualifica di dirigente superiore; i) con riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93, sarà prevista la revisione del trattamento economico accessorio del personale in funzione dei servizi resi e comunque dell'esigenza di omogeneizzazione con il trattamento del personale di altre amministrazioni operante in analoghe situazioni. In particolare: 1) sarà disposto l'assorbimento in un unico compenso incentivante dei trattamenti accessori in vigore per il personale dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, diversi da quello di cui al numero 2); detto compenso sarà determinato, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all', comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, per ufficio e per qualifica con riferimento alla produttività ed al disagio e potrà essere articolato avendo riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilità ed alla natura delle prestazioni rese. Dovrà prevedersi che nel fondo annuale di finanziamento del compenso incentivante confluiscano anche le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario, autorizzati per ciascun ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, resa possibile dalle nuove assunzioni in concomitanza delle quali sarà disposto, d'intesa con le organizzazioni sindacali, il ricorso a turni di lavoro ordinario per assicurare l'apertura degli uffici doganali del dipartimento in relazione alla normativa comunitaria ed alle esigenze dei traffici; 2) sarà istituita un'indennità di istituto doganale, analoga a quelle attribuite al personale di altre categorie del pubblico impiego operanti negli spazi doganali, i cui criteri di erogazione saranno fissati d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all', comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987; il relativo finanziamento sarà assicurato mediante l'assorbimento degli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del testo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e per la relativa maggiorazione di cui all' della legge 13 luglio 1984, n. 302, integrati di 15 miliardi di lire per il 1989 e di 30 miliardi di lire annue a partire dal 1990; 3) dovrà stabilirsi che dall'esercizio finanziario 1990 le maggiori somme, rispetto all'esercizio precedente, versate all'Italia dalle Comunità europee a titolo di partecipazione alle spese di esazione delle risorse proprie CEE siano stanziate in integrazione ai capitoli di spesa del dipartimento destinati alla acquisizione di mezzi tecnici e strumentali e finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
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urn:nir:stato:legge:1989-10-10;349#art-3

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