Convenzione

Art. 22

REDDITI NON ESPRESSAMENTE MENZIONATI

In vigore dal 6 set 1989
REDDITI NON ESPRESSAMENTE MENZIONATI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente proveniente dall'altro Stato contraente, e che non siano stati trattati negli articoli precedenti delle presente Convenzione, possono essere tassati in entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-c-22

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