Convenzione
Art. 22
REDDITI NON ESPRESSAMENTE MENZIONATI
In vigore dal 6 set 1989
REDDITI NON ESPRESSAMENTE MENZIONATI
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente proveniente dall'altro Stato contraente, e che non siano stati trattati negli articoli precedenti delle presente Convenzione, possono essere tassati in entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-c-22