Convenzione

Art. 17

ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 6 set 1989
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo, compresi i pugili o i lottatori, possono essere tassati in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli .
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-c-17

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