Convenzione

Art. 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

In vigore dal 6 set 1989
PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell', a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione. 2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una adeguata soluzione, farà del suo meglio per regolare il aso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraeni potranno direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti o per dare esecuzione alle disposizioni della Convenzione.
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