Convenzione
Art. 26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
In vigore dal 6 set 1989
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la Convenzione e le leggi interne degli Stati contraenti relativamente alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali prevedono non è contraria alla presente Convenzione ed in particolare per evitare l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'. Le informazioni in tal modo scambiate saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento e della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o del procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Le persone od autorità sopracitate potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-c-26