Convenzione
Art. 29
DENUNCIA
In vigore dal 6 set 1989
DENUNCIA
La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente ma ciascuno Stato contraente può il, o prima del, 30 giugno di ciascun anno solare successivo allo scadere del quinto anno dello scambio degli strumenti di ratifica notificarne la cessazione all'altro Stato contraente e, in tale caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sulle somme corrisposte a non residenti il, o successivamente al, 1° gennaio
dell'anno solare successivo a quello della denuncia; e
(b) con riferimento alle altre imposte per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
Fatto in duplice esemplare a Roma il giorno 5 dicembre del 1980, nelle lingue inglese ed italiano, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica italiana Repubblica delle Filippine
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto, il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;312#art-c-29