Art. 29 · DENUNCIA
Convenzione

Art. 29

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DENUNCIA

In vigore dal 6 set 1989
DENUNCIA La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente ma ciascuno Stato contraente può il, o prima del, 30 giugno di ciascun anno solare successivo allo scadere del quinto anno dello scambio degli strumenti di ratifica notificarne la cessazione all'altro Stato contraente e, in tale caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sulle somme corrisposte a non residenti il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia; e (b) con riferimento alle altre imposte per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. Fatto in duplice esemplare a Roma il giorno 5 dicembre del 1980, nelle lingue inglese ed italiano, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica delle Filippine Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS
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