Convenzione
Art. 28
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 6 set 1989
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Manila non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sulle somme corrisposte a non residenti il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare nel quale ha luogo lo scambio degli strumenti di ratifica; e
(b) con riferimento alle altre imposte per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare nel quale ha luogo lo scambio degli strumenti di ratifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;312#art-c-28