Convenzione

Art. 28

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 6 set 1989
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Manila non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sulle somme corrisposte a non residenti il, o successivamente al, 1› gennaio dell'anno solare nel quale ha luogo lo scambio degli strumenti di ratifica; e (b) con riferimento alle altre imposte per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1› gennaio dell'anno solare nel quale ha luogo lo scambio degli strumenti di ratifica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;312#art-c-28

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