Art. 1
In vigore dal 6 set 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra L'Italia e le Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5 ddicembre 1980.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;312#art-rd-1