Convenzione
Art. 22
METODO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
In vigore dal 6 set 1989
METODO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di redito che sono imponibili nella Repubblica delle Filippine, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibili di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta filippina sul reddito, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su ruchiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Conformemente alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione delle Filippine (così come può essere modificata di volta in volta senza che ne sia modificato il principio generale) le Filippine accordano a un cittadino o a un residente delle Filippine la deduzione dall'imposta filippina di un ammontare corrispondente alle imposte pagate o maturate in Italia e, per quanto riguarda una società delle Filippine che detiene più del 50% delle azioni con diritto di voto di una società dalla quale percepisce dividendi in ciascun anno imponibile, accordando la deduzione di un ammontare corrispondente alle imposte pagate o maturate in Italia dalla società residente in Italia che paga tali dividendi sugli utili con i quali detti dividendi sono pagati. Tale ammontare corrispondente è calcolato sulla base dell'imposta pagata o maturata in Italia, ma la deduzione non può eccedere le limitazioni (previste ai fini della limitazione della deduzione dell'imposta filippina dovuta sui redditi provenienti dall'Italia e sui redditi derivanti da fonti situate fuori delle Filippine) stabilite dalla legislazione delle Filippine per l'anno imponibile.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, qualora le imposte sui dividendi, sugli interessi o sui canoni provenienti da uno Stato contraente non vengano prelevate in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo in base alla legislazione di detto Stato, tali imposte non prelevate in tutto o in parte si considerano pagate per un ammontare non superiore:
(a) al 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all';
(b) al 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'; e
(c) i) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 2 a) dell' o
ii) al 25 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 2 b) dell'.
Storico versioni
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