Convenzione

Art. 10

DIVIDENDI

In vigore dal 6 set 1989
DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad una residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 4. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i proventi assimilati ai redditi delle azioni in base alla legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. 7. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che impedisca ad uno Stato contraente di applicare, sui profitti di una società attribuibili a una stabile organizzazione situata in detto Stato, un'imposta supplementare rispetto all'imposta che sarebbe applicabile sui profitti di una società di detto Stato, a condizione che l'imposta supplementare così applicata non ecceda il 20 per cento dell'ammontare dei predetti profitti che non sono stati assoggettati alla citata imposta supplementare nei precedenti anni imponibili. Ai fini della presente disposizione, il termine "profitti" indica gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione in uno Stato contraente nel corso di un anno e degli anni precedenti al netto di tutte le imposte applicate da detto Stato sugli utili stessi, fatta eccezione per la menzionata imposta supplementare.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;312#art-c-10

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