Convenzione
Art. 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
In vigore dal 6 set 1989
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale sono imponibili in detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili provenienti da fonti situate in uno Stato contraente e realizzati da un'impresa dell'altro Stato contraente in dipendenza dell'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale possono essere tassati nel detto primo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere:
a) per quanto concerne le Filippine, il minore importo tra:
(i) l'1,50 per cento dell'entrata lorda derivante da fonti situate nelle Filippine; (ii) la più bassa aliquota dell'imposta filippina applicata su tali utili realizzati da un'impresa di uno Stato terzo;
b) per quanto concerne l'Italia, il minore importo tra:
(i) l'ammontare equivalente all'1,50 per cento dell'entrata lorda derivante da fonti situate in Italia e;
a(ii) l'ammontare equivalente della più bassa aliquota dell'imposta filippina applicata su tali utili derivanti da fonti situate nelle Filippine e realizzati da un'impresa di uno Stato terzo.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;312#art-c-8