Convenzione

Art. 9

IMPRESE ASSOCIATE

In vigore dal 6 set 1989
IMPRESE ASSOCIATE Allorchè: a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente, ala direzione, al controlo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contrente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diver se da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;312#art-c-9

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