Convenzione

Art. 21

ALTRI REDDITI

In vigore dal 6 set 1989
ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;312#art-c-21

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