Convenzione
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 6 set 1989
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte su reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese.
3. Le imposte attuali cui si applica le Convenzione sono in particolare:
a) Per quanto concerne le Filippine:
L'imposta su reddito applicata dalle Filippine (qui di seguito indicata quale "imposta filippina")
b) per quanto concerne l'Italia:
l'imposta su reddito delle persone fisiche
l'imposta su reddito delle persone giuridiche; ancorchè riscosse mediante ritenute alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;312#art-c-2