Art. 8
In vigore dal 17 dic 1988
1. L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalierei, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dai ministri di culto dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti dell'Unione.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai ministri di culto o ai diaconi responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;516#art-8