Art. 4
In vigore dal 17 dic 1988
1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste è assicurato il libero esercizio del ministero.
2. È altresì assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di comunità o enti dell'Unione, il libero svolgimento delle attività dirette a fini di religione o di culto di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;516#art-4