LEGGE·n. 516·22 novembre 1988
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
Vigente dal 2 dicembre 1988 38 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA
Art. 21. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Chiese cristiane avventiste liberam
Art. 31. La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste la piena libertà di s
Art. 41. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste
Art. 51. È assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione del messaggio avventista, s
Art. 61. La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista è per motivi di f
Art. 71. I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno diritto di partecipare,
Art. 81. L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese cristiane avventiste o
Art. 91. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto
Art. 101. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 7, 8 e 9 s
Art. 111. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli
Art. 121. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura ag
Art. 131. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'in
Art. 141. Sono riconosciuti i diplomi di teologia e di cultura biblica rilasciati, secondo il vig
Art. 151. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16 e 18, l'Unione delle Chi