Art. 2
LEGGE 8 giugno 2009, n. 67
In vigore dal 4 lug 2009
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:
«1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 giugno 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano
Nota all':
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 516, così come modificato dalla presente legge:
«Art. 14. - 1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonchè la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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