Art. 2
Modifiche all'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516
In vigore dal 25 mag 2026
Modifiche all'articolo 14
della legge 22 novembre 1988, n. 516
1. All'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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