Art. 7

In vigore dal 17 dic 1988
1. I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche avventiste che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare. 2. Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo ove prestino il servizio, i militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti. 3. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto avventista.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516#art-7

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