Art. 31

In vigore dal 17 dic 1988
1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui agli , al fine di predisporre eventuali modifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516#art-31

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo