Art. 27
In vigore dal 17 dic 1988
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico avventista, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo delle Chiese cristiane avventiste determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Unione, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
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