Art. 24
In vigore dal 17 dic 1988
1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente delle Chiese cristiane avventiste è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
2. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
3. Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;516#art-24