Art. 21

In vigore dal 17 dic 1988
1. Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in Italia i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. 2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516#art-21

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