Art. 34

In vigore dal 17 dic 1988
1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si impegnano a collabolare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese facenti parte dell'Unione.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516#art-34

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