Art. 34
In vigore dal 17 dic 1988
1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si impegnano a collabolare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese facenti parte dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;516#art-34