Accordo

Art. 4

Partecipazione di organizzazioni intergovernative

In vigore dal 5 ago 1988
Partecipazione di organizzazioni intergovernative 1. Ogni riferimento fatto nel presente accordo a "governo o "governi vale anche per la Comunità Economica Europea e per qualsiasi organizzazione intergovernativa avente responsabilità in materia di negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza, ogniqualvolta nel presente accordo si parla di firma, di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure di notifica dell'applicazione dell'accordo a titolo provvvisorio o di adesione, l'espressione vale anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o per la notifica dell'applicazione a titolo provvisorio, o per l'adesione di dette organizzazioni intergovernative. 2. In caso di votazione su problemi di loro competenza, le suddette organizzazioni dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuibile ai loro Stati membri conformemente all'. In questi casi, gli Stati membri d tali organizzazioni intergovernative non esercitano il loro diritto di voto individuale. 3. Le organizzazioni di cui sopra possono prendere parte ai lavori del comitato esecutivo concernenti questioni di loro competenza.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-4

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