Accordo
Art. 9
Sessioni del Consiglio
In vigore dal 5 ago 1988
Sessioni del Consiglio
1. Di regola, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno cacao.
2. Oltre alle riunioni che tiene nelle altre circostanze espressamente previste dal presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa o qualora ne sia fatta richiesta:
(a) da cinque membri, oppure
(b) da un membro o da più membri che detengono almeno 200 voti,
oppure
(c) dal comitato esecutivo, oppure
(d) dal direttore esecutivo, ai fini degli .
3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo nei casi urgenti o quando le disposizioni del presente accordo prevedano un altro termine
4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un membro, il Consiglio si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto membro.
Storico versioni
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