Accordo

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 5 ago 1988
Definizioni Agli effetti del presente accordo: per cacao s'intende il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao; per prodotti derivati dal cacao s'intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal cacao in grani, come la pasta di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta di cacao sgrassata e le mandorle decorticate, nonché ogni altro prodotto contenente cacao che il Consiglio può all'occorrenza designare; per anno cacao s'intende il periodo di dodici mesi compreso fra il 1o ottobre e il 30 settembre; per parte contraente s'intende un governo o un'organizzazione intergovernativa ai sensi dell', che ha accettato di essere vincolato dal presente accordo a titolo provvisorio o definitivo; per Consiglio s'intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all'; per prezzo giornaliero s'intende il prezzo definito al paragrafo 2 dell'. per entrata in vigore s'intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio oppure a titolo definitivo; per paese esportatore oppure membro esportatore s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui esportazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le importazioni. Tuttavia, un paese le cui importazioni di cacao convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni, ma la cui produzione supera le importazioni, può, se lo desidera, essere membro esportatore; per esportazioni di cacao s'intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un paese, e per importazioni di cacao tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un paese, rimanendo inteso che qualora un membro comprenda più di un territorio doganale, per territorio doganale deve intendersi il complesso dei territori doganali di detto membro; per cacao fine ("fine o "flavour) s'intende il cacao prodotto nei paesi di cui all'allegato C, entro i limiti ivi indicati; per paese importatore oppure membro importatore s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni; per prezzo indicativo s'intende il prezzo definito al paragrafo 3 dell': per membro s'intende una parte contraente secondo la definizione di cui sopra; per Organizzazione s'intende l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'; per paese produttore oppure membro produttore s'intende rispettivamente un paese o un membro che produce cacao in quantità commercialmente rilevanti; per maggioranza semplice ripartita s'intende la maggioranza dei suffragi espressi dai membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente; per diritti speciali di prelievo (DSP) s'intendono i diritti speciali di prelievo del Fondo Monetario Internazionale; per votazione speciale s'intendono i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori e i due terzi dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente, purchè il numero dei suffragi rappresenti almeno la metà dei membri presenti e votanti; per tonnellata s'intende la tonnellata metrica di 1000 chilogrammi, pari a 2.204,6 libbre adp., e per libbra la libbra adp., pari a 453,597 grammi:
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-2

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