Accordo
Art. 3
Membri dell'Organizzazione
In vigore dal 5 ago 1988
Membri dell'Organizzazione
1. Ciascuna parte contraente costituisce un membro dell'Organizzazione.
2. Nell'Organizzazione o vi sono due categorie di membri, segnatamente:
(a) i membri esportatori; e
(b) i membri importatori.
3. Un membro può cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-3