Accordo

Art. 3

Membri dell'Organizzazione

In vigore dal 5 ago 1988
Membri dell'Organizzazione 1. Ciascuna parte contraente costituisce un membro dell'Organizzazione. 2. Nell'Organizzazione o vi sono due categorie di membri, segnatamente: (a) i membri esportatori; e (b) i membri importatori. 3. Un membro può cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-3

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Membri dell'Organizzazione (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo