Capo VIII

Art. 31

In vigore dal 14 mar 1988
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni contenute nei decreti-legge 13 gennaio 1988, nn. 3 e 5, 15 gennaio 1988, nn. 8 e 9, e 29 dicembre 1987, n. 533, sostituite da quelle della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 marzo 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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