Capo VIII
Art. 29
In vigore dal 14 mar 1988
1. I trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli enti locali sono integrati degli importi di lire 1.178.073 milioni per l'anno 1988 e di lire 23.644 milioni per l'anno 1989 che saranno ripartiti a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane, con successivo provvedimento legislativo. Conseguentemente, il termine per la deliberazione dei bilanci è stabilito entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tale provvedimento ed è parimenti differito il termine per l'esericizio provvisorio. A decorrere dall'anno 1988 è altresì autorizzata la spesa di lire 400 milioni annui ad integrazione della autorizzazione di spesa di cui all' del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni.
2. Per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e alle province mutui per un importo complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammortamento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, è assunto a carico dello Stato. Qualora l'ammontare messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti sia inferiore all'ammontare dei mutui richiesti dai comuni e dalle prov- ince entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascuno degli anni 1988 e 1989 - quale risulta dalla data del plico raccomandato con avviso di ricevimento concernente la domanda di mutuo - le concessioni della Cassa depositi e prestiti sono proporzionalmente ridotte. La quota eventualmente non utilizzata dell'ammontare annuo messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti può essere utilizzata dai comuni e dalle province anche nell'esercizio successivo.
3. Nell'ambito dei mutui che i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988, una quota complessivamente di almeno 50 miliardi, è destinata alla predisposizione delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i comuni interessati e le quote di riserva a valere sui rispettivi mutui.
4. Il comma 6 dell' del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è sostituito dal seguente:
"6. In deroga alla disposizione del comma precedente, si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui le perizie di variante o suppletive eccedano il limite indicato nel comma precedente purchè, per effetto del ribasso intervenuto in sede contrattuale, l'importo complessivo dei lavori affidati non superi il 130 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originario".
5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 424, possono essere utilizzati anche per il finanziamento di lavori previsti in perizie suppletive e di variante - limitatamente a quelli descritti all', primo comma, della stessa - a condizione che le perizie risultino approvate entro il 31 dicembre 1987 e sempre che l'importo complessivo dell'opera non superi quello previsto nel progetto originario finanziato.
6. Per l'anno 1988 il fondo comune di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281, comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell' della legge 26 aprile 1982, n. 181, viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze in proporzione delle quote attribuite al medesimo titolo per l'anno precedente; le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell' della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell' della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno precedente.
7. I limiti riguardanti la competenza territoriale ed i soggetti beneficiari dei Mediocrediti regionali e degli altri istituti di credito mobiliare a medio termine, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, non si applicano alle operazioni effettuate congiuntamente da due o più degli stessi istituti nel caso in cui uno di essi sia territorialmente competente.
8. Alla lettera i) dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, dopo le parole: "C.C.OO.PP.", sono inserite le parole: "dei Mediocrediti regionali".
9. Ai fini della predisposizione dei programmi di integrazione delle economie nell'area comunitaria e mediterranea e per lo svolgimento delle attività di coordinamento connesse all'attuazione, entro il 1992, del mercato interno, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 700 milioni da utilizzare per i relativi compiti di studio e di ricerca, compreso il finanziamento delle spese di istituzione e di gestione di organismi operativi, di centri di studio, documentazione e formazione di operatori socio-economici che svolgono la loro attività nell'ambito comunitario o che beneficiano di contributi comunitari. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6942 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
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