Capo VIII
Art. 28
In vigore dal 14 mar 1988
1. A decorrere dall'anno 1988, è autorizzato un contributo massimo di lire 7.000 milioni in favore della regione autonoma della Sardegna da destinare ai comuni dell'Isola che si trovano nelle condizioni in- dicate nell', settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. La relativa documentazione, a firma del sindaco e del segretario generale del comune, deve essere presentata, a pena di decadenza, alla Regione entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascuno anno per l'esercizio precedente.
Storico versioni
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