Capo II
Art. 10
In vigore dal 14 mar 1988
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988 la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all', comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva è ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti.
2. Nell' della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo istituito dall' della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall' della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1989 il suddetto contributo è soppresso".
3. Il contributo previsto dall', commi 8 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissato nella misura del 6,5 per cento dal 1 gennaio 1988 e nella misura del 5 per cento dal 1o gennaio 1989.
4. Una quota pari al 15 per cento della misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8 e 11 dell' della legge 28 febbraio 1986, n. 41 versato per l'anno 1987 dai soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dello stesso , è portata in detrazione del contributo dovuto per l'anno 1988.
5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi inferiori a quello corrispondente al 15 per cento del contributo 1987, potranno a domanda ottenere il rimborso.
6. In ogni caso le quote capitarie di cui all' della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si intendono dovute salvo prova contraria da parte del contribuente, sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell' della medesima legge, come modificato dalle presenti disposizioni, e dell'imponibile effettivo.
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