Capo III
Art. 14
In vigore dal 14 mar 1988
1. L'autorizzazione di spesa di cui all' della legge 22 agosto 1985, n. 449, è incrementata di lire 1.200 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 600 miliardi per l'anno 1990. Detto importo è destinato all'aeroporto di Roma-Fiumicino per lire 720 miliardi e all'aeroporto di Milano-Malpensa per lire 480 miliardi. Il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati in base all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sui piani regolatori generali dell'aeroporto di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, per la realizzazione dei lavori e per le installazioni dell'assistenza al volo relativi ai sistemi aeroportuali di Roma-Fiumicino e Milano- Malpensa, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. L'esecuzione degli inteventi è affidata all'Azienda di assistenza al volo.
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