Capo IV

Art. 16

In vigore dal 14 mar 1988
1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 3 miliardi per l'anno 1988 e di 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 da destinare agli organismi di normalizzazione ai sensi dell' della legge 21 giugno 1986, n. 317. 2. A decorrere dal 1989, si provvede alla quantificazione della spesa con le modalità di cui all', quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887.
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