Capo VIII
Art. 31
31 / 31In vigore dal 14 mar 1988
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni contenute nei decreti-legge 13 gennaio 1988, nn. 3 e 5, 15 gennaio 1988, nn. 8 e 9, e 29 dicembre 1987, n. 533, sostituite da quelle della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 marzo 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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