Art. 8
LEGGE 16 marzo 1987, n. 118
In vigore dal 5 mar 1992
1. Il consiglio scientifico è composto dal direttore della Scuola, che lo presiede, dai docenti della Scuola di cui all'articolo 12, nonchè da uno specializzando, eletto dagli specializzandi medesimi tra coloro che frequentano i corsi di cui all'articolo 10.
2. Il consiglio scientifico elegge annualmente nel suo seno un docente che collabora col direttore della Scuola nella organizzazione delle attività didattiche.
3. In sede di prima applicazione, il componente eletto dagli specializzandi va individuato tra gli alunni ammessi alla Scuola prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. In sede di prima applicazione, il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
su proposta del direttore della Scuola, individua le discipline fondamentali di insegnamento relative ai settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
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